CIRCOLARE SCARICHI AFTERMARKET
Inviato: domenica 23 gennaio 2011, 10:00
Ragazzacci Buongiorno , prima di aprire il post ho fatto qualche ricerca se l'argomento era gia trattato e salvo il quesito informativo che avevo postato ad agosto non ho trovato nulla quindi mi permetto di completare alcune informazioni credo di pubblica utilità in riferimento agli scarichi aftermarket (non di prima omologazione).
Il tutto nasce per chi non avesse letto per una menata postami da un vigile Urbano motociclista di Pavia durante un controllo.
Mi veniva contestato che lo scarico Mivv che montavo non era trascritto sul libretto di circolazione, grande stupoore da parte mia, al che ho mostrato il foglio rilasciato dal costruttore dello scarico che indicava chiaramente che quello scarico era stato omologato per il tipo di mezzo su cui era montato.
Be dopo 20 minuti di discussione non siamo giunti a nulla e per fortuna nessuna contravvenzione ma il quesito è rimasto tanto che il girono dopo è la stessa Motorizzazione di Pavia a dichiarare che tutti gli scarichi non di prima omologazione NON DEVONO ESSERE TRASCRITTI SUL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE.
Allego il testo delle circolare e vi inserisco link per poterla scaricare.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/IM ... directlink
Visto che comunque sempra che la disinformazione soprattutto delle forze dell'ordine sia ampia si consiglia di tenere copia della circolare nei documenti della moto e nel caso maleaugurato di trovare un pignolo, elenco la procedura da adottare in caso di contravvenzione.
Perchè posso anche nsuccedere queste cose qui:
http://www.motoblog.it/post/26535/multa ... -originale
Per ora è tutto BUONI GIRI.
Fabio
TESTO DELLA CIRCOLARE
Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997
Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO. "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:
ex 00 0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.
Il Direttore Centrale
Dr. Ing. Tullio D'ULISSE
COSA FARE IN CASO DI CONTRAVVENZIONE
(se proprio la multa non la evitate)
Al momento della multa vi chiederanno di firmare il verbale.
Avete la possibilità di aggiungere vostre dichiarazioni in calce al verbale.
Nelle note/dichiarazioni dovrete scrivere:
1- Lo scarico riporta l'omologazione e3 ben visibile sul corpo del silenziatore
2- Sono in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della casa produttrice e l’ho mostrato ai verbalizzanti.
3- Sono in possesso del testo della Circolare DC IV B /03 1997 del 24/11/1997 del Ministero dei Trasporti che attesta che gli scarichi omologati sono sostitutivi dell'originale e quindi sono in regola a tutti gli effetti.
Ho mostrato il testo ai verbalizzanti.
4- Sono in possesso di una copia (non autenticata) della Circolare 2438/4183/(0) del 29/8/1996 del Ministero dei Trasporti in cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere all'aggiornamento della carta di circolazione.
Ho mostrato la copia ai verbalizzanti.
Eventualmente:
5- In caso di sanzione relativa all'art.78 del C.d.S bisogna far presente nelle dichiarazioni che l'articolo di riferimento è il 72 in quanto i silenziatori rientrano nei dispositivi specificati nel comma 2 dell'articolo 72.
6- In caso di sanzione relativa all'art. 78 e i verbalizzanti prevedono anche il ritiro del libretto bisogna far presente nelle dichiarazioni che l'art.72 comma 13 prevede la sanzione amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si circoli addirittura senza il silenziatore
Il tutto nasce per chi non avesse letto per una menata postami da un vigile Urbano motociclista di Pavia durante un controllo.
Mi veniva contestato che lo scarico Mivv che montavo non era trascritto sul libretto di circolazione, grande stupoore da parte mia, al che ho mostrato il foglio rilasciato dal costruttore dello scarico che indicava chiaramente che quello scarico era stato omologato per il tipo di mezzo su cui era montato.
Be dopo 20 minuti di discussione non siamo giunti a nulla e per fortuna nessuna contravvenzione ma il quesito è rimasto tanto che il girono dopo è la stessa Motorizzazione di Pavia a dichiarare che tutti gli scarichi non di prima omologazione NON DEVONO ESSERE TRASCRITTI SUL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE.
Allego il testo delle circolare e vi inserisco link per poterla scaricare.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/IM ... directlink
Visto che comunque sempra che la disinformazione soprattutto delle forze dell'ordine sia ampia si consiglia di tenere copia della circolare nei documenti della moto e nel caso maleaugurato di trovare un pignolo, elenco la procedura da adottare in caso di contravvenzione.
Perchè posso anche nsuccedere queste cose qui:
http://www.motoblog.it/post/26535/multa ... -originale
Per ora è tutto BUONI GIRI.
Fabio
TESTO DELLA CIRCOLARE
Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997
Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO. "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:
ex 00 0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.
Il Direttore Centrale
Dr. Ing. Tullio D'ULISSE
COSA FARE IN CASO DI CONTRAVVENZIONE
(se proprio la multa non la evitate)
Al momento della multa vi chiederanno di firmare il verbale.
Avete la possibilità di aggiungere vostre dichiarazioni in calce al verbale.
Nelle note/dichiarazioni dovrete scrivere:
1- Lo scarico riporta l'omologazione e3 ben visibile sul corpo del silenziatore
2- Sono in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della casa produttrice e l’ho mostrato ai verbalizzanti.
3- Sono in possesso del testo della Circolare DC IV B /03 1997 del 24/11/1997 del Ministero dei Trasporti che attesta che gli scarichi omologati sono sostitutivi dell'originale e quindi sono in regola a tutti gli effetti.
Ho mostrato il testo ai verbalizzanti.
4- Sono in possesso di una copia (non autenticata) della Circolare 2438/4183/(0) del 29/8/1996 del Ministero dei Trasporti in cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere all'aggiornamento della carta di circolazione.
Ho mostrato la copia ai verbalizzanti.
Eventualmente:
5- In caso di sanzione relativa all'art.78 del C.d.S bisogna far presente nelle dichiarazioni che l'articolo di riferimento è il 72 in quanto i silenziatori rientrano nei dispositivi specificati nel comma 2 dell'articolo 72.
6- In caso di sanzione relativa all'art. 78 e i verbalizzanti prevedono anche il ritiro del libretto bisogna far presente nelle dichiarazioni che l'art.72 comma 13 prevede la sanzione amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si circoli addirittura senza il silenziatore